Art. 2.
(Composizione).

      1. La sezione speciale della Corte costituzionale, istituita ai sensi dell'articolo 1, è presieduta dal Presidente della Corte costituzionale ed è composta da tre membri effettivi e da un membro supplente, scelti dal Presidente stesso tra i giudici della Corte, nonché da tre membri effettivi e da un membro supplente, designati dall'Assemblea regionale siciliana e nominati dal Presidente della Repubblica.